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DURC, IMPORTANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

DURC, IMPORTANTE CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n°12 del 1° giugno 2012 con oggetto “Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – art. 14 – comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L.35/2012 e autocertificazione(clicca per visualizzarla) ha fornito alcune indicazioni relativamente al rilascio del DURC per i lavori edili sia pubblici che privati. In particolare il ministero si è espresso su:

· DURC per lavori edili pubblici e privati ed acquisizione d’ufficio;
· Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con un’autocertificazione;
· Validità del DURC;
· Dematerializzazione e consultazione del DURC;
· DURC e Casse Edili abilitate.

Di seguito il commento dei segretari nazionali della Filca-Cisl, Enzo Pelle e Franco Turri: “Visto l’art. 16 bis comma 10 del D.L. 185/2008 …… le Stazioni Appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio anche attraverso strumenti informatici il DURC dagli istituti o enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto per legge….” . Va chiarito, che nell’ambito dei lavori privati in edilizia , è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il DURC ai fini di un suo utilizzo nei rapporti privati. In tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono attenersi a quanto previsto dall’art. 40- comma 2 – DPR 445/2000 – pena la nullità – la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In ordine alla sostituibilità del DURC con un’autocertificazione il Ministero ha già espresso (v. prot. 619 del 16 gennaio u.s.) :…….in ordine all’utilizzo del DURC rispetto al quale …… rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato…
Nella circolare si considera possibile per l’impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi espressamente previste dal legislatore (in caso di contratti di fornitura e servizi fino ai 20.000 Euro).

Il DURC ha validità trimestrale. La circolare, infatti, chiarisce che:

· nelle procedure di selezione del contraente, va acquisito un DURC per ciascuna procedura ed ha validità trimestrale. Analogamente anche il DURC emesso ai fini di controllo delle autocertificazioni presentate (v. DPR 445/2000) ha validità trimestrale. In entrambi i casi il Documento può essere utilizzato dalla stazione appaltante , all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione, purchè ancora in corso di validità;
· il DURC ha validità trimestrale per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferito ad ogni singolo contratto:
· il DURC deve essere richiesto anche in caso di “appalti” relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia (art. 125 Dlgs. 163/2006) ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.

I due segretari dichiarano ancora: “Condividiamo l’impostazione fornita dal Ministero nella succitata circolare, quando chiede agli Istituti ed alla PP. AA. di adottare ogni possibile misura utile per una “dematerializzazione” del DURC, attraverso la diffusione dell’utilizzo del PEC per la consegna dello stesso. Gli istituti potranno adottare misure tecniche per rendere accessibile via web, ivi comprese le Casse Edili regolari, le informazioni concernenti richieste e contenuti nei DURC già rilasciati”.

“In ultimo – concludono Pelle e Turri – vogliamo sottolineare che anche in questa circolare è stato ribadito che , così come era già stato segnalato dal Ministero nella precedente comunicazione n° 8367 del 2 maggio, le stazioni appaltanti devono attenersi solo alle certificazioni delle Casse edili – così come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 276/2003 – abilitate al rilascio del DURC che sono soltanto quelle inserite nel circuito CNCE ed aderenti alla BNI”.

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