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Contratto edilizia artigianato, sottoscritte le code contrattuali

Contratto edilizia artigianato, sottoscritte le code contrattuali

I sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le associazioni datoriali artigiane Anaepa, Cna, Fiae e Claai, hanno sottoscritto il verbale di accordo sull’aggiornamento contrattuale sui capitoli “Sfera di applicazione”, “Articolo 77- Classificazione dei lavoratori” e “Allegato D- Disciplina Apprendistato Professionalizzante”. L’accordo è frutto dei lavori delle Commissioni Contrattuali previste dal rinnovo del 4 maggio 2022.

Principali novità:

Sfera di Applicazione Contrattuale
 Aggiornamento e razionalizzazione delle attività relative alla sfera di applicazione
 Introduzione della figura professionale del ponteggiatore
 Introduzione dell’attività “Opere di Restauro, Risanamento conservativo e Corredo urbano” che include, all’interno della sfera di applicazione del CCNL Artigianato, le lavorazioni inerenti l’attività di restauro
 Introduzione di nuove figure professionali e di attività anche legate alle nuove tecnologie di costruzione
 Soppressione, nella Nota a Verbale , dell’ultimo periodo che riconduceva, nell’ambito della contrattazione artigiana, ad altri ambiti contrattuali figure professionali anche previste nel Contratto edile.

Articolo 77 – Classificazione Lavoratori
 Razionalizzazione e aggiornamento delle figure professionali anche alla luce delle nuove tecnologie di costruzione
 Introduzione ai livelli 7, 6 e 5 delle qualifiche relative al cantiere e alle lavorazioni del restauro e dell’archeologia
 Introduzione delle figure professionali dei “Lavoratori in fune” al livello 4 e 3;
 Riconoscimento di livelli superiori per alcune mansioni.

Allegato D – Disciplina Apprendistato Professionalizzante
 Aggiornamento normativo della disciplina;
 Aumento delle percentuali retributive per i gruppi 2 e 4;
 Introduzione della nuova fattispecie, all’art. 9, “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” per i gruppi 1, 2 e 3. Lo stesso Art. 9 prevede che, nel caso in cui l’impresa predisponga e condivida il PFI- Piano Formativo Individuale – con il sistema bilaterale formativo delle Scuole/Enti Unificati, l’apprendista sarà inquadrato con un livello superiore rispetto la normale casistica: 3° gruppo: 3° livello; 2° gruppo: 3° o 4° livello; 1° gruppo: 4° o 5° livello. La formazione, da effettuarsi esclusivamente all’interno degli Enti bilaterali di settore, in questa fattispecie avrà una durata inferiore di un semestre e sarà sostenuta dalle risorse della bilateralità.

 

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